AVVOCATO ALESSANDRO PANTOSTI BRUNI
 AVVOCATOALESSANDRO PANTOSTI BRUNI     

IMPUGNAZIONE DI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE AL CODICE DELLA STRADA

Il Vademecum della Regione Piemonte.

 

La Regione Piemonte ha confermato il Vademecum relativo agli errori formali dei verbali di contestazione alla violazioni del Codice della Strada. Nel caso in cui lei stia pensando di impugnare un verbale, tale documento le sarà utile per valutare se agire avanti al Giudice di Pace od al Prefetto competente.

VEDEMECUM SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIONE PIEMONTE
VADEMECUM SANZIONI AMMINISTRATIVE REGION[...]
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Giurisprudenza - Cassazione

In questa sezione troverete una raccolta delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Sulla quantificazione della pena nella bancarotta fraudolenta.

 

In linea generale ai sensi dell’art. 216 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che 1) ha distratto, occultato, dissimulato o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha  esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2)  ha sottratto distrutto o falsificato in tutto od in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica all’’imprenditore dichiarato fallito che durante la procedura fallimentare commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1) del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che,  prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Trattasi, pertanto, di delitto proprio, ovvero che può essere commesso soltanto dall’imprenditore commerciale dichiarato fallito, con oggettività giuridica propriamente patrimoniale caratterizzata dal fatto che tale fattispecie concerne il patrimonio del fallito e non quelli altrui. La pena prevista dal Legislatore per tale delitto è importante e paragonabile esclusivamente ad alcuni reati contro la persona quali l’omicidio colposo aggravato (589 c. 2 da due a sette anni) o la violenza sessuale (art. 609 bis da cinque a dieci anni). Si consideri, inoltre, che nel caso in cui sia ravvisabile l’aggravante prevista dall’art. 219 L.F. la pena di cui all’art. 216 sarà aumentata sino alla metà. Ebbene, il Giudice dovrà quindi muoversi in questa forbice molto ampia considerando sempre le disposizioni previste dall’art. 133 c.p. secondo il quale nell’esercizio  del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente,  il giudice deve tener  conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni modalità dell’azione; 2) dalla gravità  del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve altresì tener conto della capacità a delinquere del colpevole desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari ed in genere dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo. E’ noto che di tali indici individuati dalla Legge per aiutare il Giudice nella propria decisione, ve ne sia uno specifico per i delitti contro il patrimonio qual è la bancarotta fraudolenta ovvero la gravità del danno. Difatti, i magistrati giudicanti di reati particolarmente gravi non possono che commisurare la pena da infliggersi alla quantità del danno concretamente quantificato: 5 chili di sostanza stupefacente consentiranno una pena più lieve di 20 chili, una truffa da 5.000,00 € sarà giudicata più benevolmente di un raggiro con danno di 20.000 € ecc ecc. Al medesimo modo, distrazioni prefallimentari di  50.000 € dovrebbero consentire pene più contenute rispetto a distrazioni patrimoniali di 100.000 € od oltre. Ciò che complica, tuttavia, tali corrette considerazioni dovute ad un’accorta applicazione dell’art. 133 c.p. è che la bancarotta fraudolenta è l’unica fattispecie delittuosa che preveda, differentemente dai reati succitati, uno stretto rapporto tra esiti dell’attività imprenditoriale legale ed accorta ed esiti dell’attività illegale ed intenzionalmente – ad esempio - distrattiva. Per meglio far intendere quanto si ritiene di dover affermare si consideri che la bancarotta fraudolenta cagionerà un maggior danno quanto maggiore sarà stata precedentemente l’attività reale della società o dell’imprenditore. Tale ragionamento non esonera neppure, si pensi  bene, la costituzione di cd. società cartiere o a scatole cinesi, essendo evidente che la fiducia dei creditori sia stata comunque raggiunta tramite esposizione di fatturati importanti e certamente almeno in parte verificati e/o verificabili. Tutto ciò non può, pertanto, che far riflettere su un  dato incontestabile, a parità di condotta del reo sui propri beni nonché sui beni societari, il danno potrà essere notevolmente differente a seconda del fatturato e della disponibilità dei beni storicamente riscontrabile.  Allora è necessario domandarsi se sia corretto ritenere più grave una distrazione di 1.000.000 di euro consumata da un imprenditore di un’azienda con fatturato consolidato di qualche decina di milioni di euro, oppure se, al contrario, non sia più grave la distrazione di 50.000 consumata dal piccolo imprenditore con fatturato di appena 70.000  €.  In realtà, difatti, il primo imprenditore si sarà appropriato di una parte minima della consistenza aziendale mentre il secondo avrà di fatto eliminato ogni possibile subentro al passivo di ogni creditore. Al medesimo modo, il primo imprenditore avrà avuto più facilità di appropriarsi del milione di euro mentre  il secondo avrà  quasi certamente dovuto stroncare la propria attività per entrare in possesso della quasi totalità  del fatturato. Tornando, pertanto, al bene tutelato della norma: se esso è la conservazione della garanzia patrimoniale, sarà più grave la condotta del primo imprenditore o del secondo? Se è vero, difatti, che in assoluto un milione di euro è ben più di 50.000 euro, è anche vero che la consistenza patrimoniale sarà di fatto azzerata in uno solo dei due casi suddetti. Si ritiene che la giusta commisurazione della pena nel delitto di bancarotta fraudolenta dovrebbe, cioè, tener conto proprio della evidente considerazione testè effettuata spingendo il magistrato giudicante a considerare non soltanto il danno concreto cagionato ma anche la disponibilità della consistenza patrimoniale del fallito precedente alla dichiarazione di fallimento. Si pensi ad una truffa nella quale il soggetto attivo del reato pur a conoscenza della effettiva disponibilità della persona offesa si limiti ad ottenere ingiustamente una porzione del patrimonio obiettivo dell’attività illecita, e si pensi anche ad una truffa perpetrata ai danni di un pensionato ed avente ad oggetto l’intero suo patrimonio. Quale deve essere considerata maggiormente grave ai fini della commisurazione della pena? Senza dubbio dovrà essere punito maggiormente chi è riuscito tramite artifici o raggiri a farsi consegnare dall’ignara vittima l’intero suo patrimonio. Se la tutela penale, difatti, deve commisurare la propria azione con riferimento al bene oggettivamente identificato dal Legislatore, allora si dovrà prescindere dal danno arrecato e considerare, invece, il rapporto tra danno e fatto interamente considerato. Si badi che un tale ragionamento ha  già rinvenuto il favore dei Giudici di Piazza Cavour con riferimento alla sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61 n. 7 c.p. laddove è stato affermato che per stabilire  se  il danno debba essere considerato grave si debbano considerare anche le condizioni economiche della persona offesa oltre ad un parametro generale ed astratto riferibile alle condizioni economiche di un determinato gruppo sociale. Al contrario sembra che la pena prevista dall’art. 216 LF sia commisurata esclusivamente al  danno complessivo quantificato prima in sede di relazione ex art. 33 L.F. e successivamente anche dalla consulenza tecnica del Pubblico Ministero e dalle risultanze processuali. E’ parere dello scrivente, in sostanza, che la commisurazione della pena nel delitto di bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione debba rinvenire fondamento proprio nello studio ed approfondimento del ragionevole rapporto tra attività imprenditoriale precedente alla condotta punita dal delitto di cui all’art. 216 L.F. e danno effettivamente cagionato ai creditori. In assenza di una tale considerazione, difatti, ci si troverebbe nel paradosso di  punire  più severamente chi abbia distratto un ingente somma di denaro conservando, tuttavia, diversi beni all’attivo  del fallimento piuttosto chi, al contrario, ha distratto interamente i beni societari per una somma modesta. Si è ben consci, infine, delle possibili critiche che  potrebbero essere avanzate nei confronti di una tale impostazione: si direbbe che si punisce meno severamente chi distrae di più perché ha la possibilità di farlo. Il punto è che il totale annullamento dei beni societari nuoce più gravemente –  e non solo ai creditori - del parziale seppur  ingiusto arricchimento del fallito. 

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale


Sentenza 5 gennaio 2017, n. 533

Data udienza 14 ottobre 2016

Massima

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall. - Caratteri distintivi - Concorso materiale - Condizioni.269019 

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento.di testo >>

IL DELITTO DI DICHIARAZIONE INFEDELE DEI REDDITI

ART. 4 DLGS 74/00 secondo la Cassazione sentenza n. 30686/2017: 

Il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di infedele dichiarazione dei redditi (articolo 4 d.lgs. n. 74 del 2000), deve perciò ritenersi integrato dalla presenza di elementi positivi della condotta punibile, ossia dalla indicazione nella dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quello effettivo, anche con il ricorso alla tecnica della sottofatturazione, o dalla indicazione di costi inesistenti (non più fittizi), con conseguente superamento della soglia di punibilità, e dalla contemporanea mancanza di elementi negativi della condotta delittuosa, in quanto rientranti anche essi (sia pure in negativo) nella dimensione della tipicità (nel senso cioè che i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all’esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato.

SENTENZA RIINA, Il "diritto" di una morte dignitosa.

Ad avviso dei giudici di legittimità, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna «ha omesso di considerare il complessivo stato morboso del detenuto e le sue condizioni generali di scadimento fisico»; un giudizio, questo, che non ha tenuto conto del fatto che è compito del giudice di merito verificare «se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un’afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena».

Dal provvedimento impugnato – continua la Corte – non emerge in che modo si sia giunti a ritenere compatibile con il senso di umanità della pena «il mantenimento in carcere, in luogo della detenzione domiciliare, di un soggetto ultraottantenne affetto da duplice neoplasia renale, con una situazione neurologica altamente compromessa». Un soggetto – si legge in sentenza – «allettato con materasso antidecubito, non autonomo nell’assumere una posizione seduta, esposto, in ragione di una grave cardiopatia, ad eventi cardiovascolari infausti e non prevedibili e con riferimento al quale si deve assicurare l’esistenza di un diritto a morire dignitosamente».

Quanto, infine, alla motivazione del provvedimento circa la attualizzazione sulla pericolosità del soggetto – tale da configurare quella eccezionale esigenza che impone l’inderogabilità della esecuzione della pena – ferma restando «l’altissima pericolosità del detenuto e il suo indiscusso spessore criminale», il Tribunale non ha tuttavia chiarito «come tale pericolosità possa e debba considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico».

Per questi motivi, la corte ha annullato l’ordinanza rinviando per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Sentenza Cassazione Riina
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Importante sentenza relativa al rapporto tra bancarotta documentale ed elemento soggettivo.

 

 

CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA 

Sezione Penale

Sentenza 25-30 gennaio 2017, n. 101

Composta dai Signori Magistrati:

(omissis..)

Nella udienza pubblica del 25 gennaio 2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale a carico di 

C. S., nata il (omissis…) a Pescara dom dich. In (omissis..) LIBERO – ASSENTE (..omissis..)

Appellante avverso la sentenza in data  29.10.2015 del Tribunale di Pescara che in relazione alla imputazione di cui all’art. 216 L.F. ha dato il dispositivo di cui al foglio allegato

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 29.10.15 il Tribunale di Pescara dichiarava C. S. colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e la condannava alla pena di anni tre di reclusione con le pene accessorie di legge.

La assolveva dal reato di bancarotta per distrazione per insussistenza del fatto.

Secondo la formulata imputazione la C. , nella qualità di amministratrice della P. P. s.r.l., dichiarata fallita in data 13.05.10, aveva tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società ed aveva distratto beni della società.

Rilevava il Tribunale che il Curatore aveva riferito di non aver rinvenuto e ricevuto le scritture contabili in quanto la C. ed il socio unico M. C. si erano resi irreperibili.

L’Attività era cessata prima del fallimento e non erano state presentate le dichiarazioni del 2007 e degli anni successivi.

Il marito della prevenuta, M. C., socio unico, aveva dichiarato che in realtà la C. era solo formalmente amministratrice, mentre di tutto si occupava lui.

Le aveva chiesto di assumere la carica sociale perché aveva dei problemi con le banche.

Dichiarazioni che ad avviso del Tribunale non valevano ad esimere la C. dalla propria responsabilità dato che la stessa era ben consapevole dei propri obblighi.

Ha proposto appello il difensore dell’imputato.

Ha sostenuto che non vi era la prova del dolo specifico richiesto per la integrazione del reato e quindi il fatto andava ravvisata la fattispecie della bancarotta semplice.

La prevenuta non aveva svolto alcun ruolo e di nulla si era interessata limitandosi a prestare la propria firma.

Era del tutto ignara delle condizioni economiche della società.

Se vi era stato un piano criminoso di svuotare la società certo la C. ne era stata estranea.

Al più alla predetta poteva addebitarsi una condotta negligente, di disinteresse e superficialità.

Ha infine lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena.

OSSERVA LA CORTE

L’appello è fondato dato che nel fatto va ravvisato il meno grave reato di bancarotta semplice. 

Invero appaiono credibili le dichiarazioni rese dal marito della prevenuta in sede testimoniale secondo cui la prevenuta ebbe un ruolo di amministratrice meramente formale, non interessandosi mai alla gestione della società, tutta nelle sue mani.

Dichiarazioni che sono utilizzabili nei confronti dell’imputata a norma dell’art. 63 comma 1 c.p.p., che trovano conferma circa la mancata conoscenza delle condizioni della società in quanto riferito dal curatore circa la posizione effettiva della prevenuta.

Nonostante ciò il Tribunale ha ritenuto la prefetta colpevole del reato contestato sulla base della carica sociale rivestita e dei conseguenti obblighi su lei gravanti che aveva disatteso aderendo ad una giurisprudenza che tradizionalmente ha ritenuto ciò sufficiente a ravvisare il concorso nel reato per omesso impedimento commesso dall’amministratore di fatto.

Un assunto che se pure in sintonia con la giurisprudenza sino a poco tempo fa prevalente non può essere condiviso, dato che a ben guardare la mera omissione dagli obblighi gravanti sull’amministratore di diritto consente solo un addebito di colpa, non potendosene dedurre automaticamente la consapevolezza della commissione del reato di bancarotta fraudolenta documentale che necessita del dolo anche in capo al soggetto cui si addebita il mancato impedimento ex art. 40 cpv cp.

Invero il tema ha avuto una ampia evoluzione giurisprudenziale.

Oggi infatti, anche a seguito delle riflessioni della dottrina, si ritiene che non può essere condiviso il ragionamento secondo cui va affermata la colpevolezza dell’amministratore formale solo sul presupposto della accettazione della carica sociale, sul rilievo che ciò, determinando l’assunzione degli obblighi di legge gravanti sull’amministratore, determinerebbe la responsabilità per eventuali reati commessi da soggetti che abbiano di fatto amministrato la società, rivestendo l’amministratore di diritto una posizione di garanzia rilevante ex art. 40 cp.

Orbene se va certo condivisa l’affermazione secondo cui sull’amministratore di diritto grava l’obbligo di impedimento di eventuali reati commessi dall’amministratore di fatto e quindi di intervento a norma dell’art. 40 cp., non può essere dimenticato che è necessaria la ravvisabilità del dolo rispetto alla commissione di reati puniti a tale titolo.

Ed in tal senso, quanto al reato di bancarotta patrimoniale è da sempre univoca la giurisprudenza nel ritenere che l’amministratore di diritto risponde dei reati commessi dall’amministratore di fatto se, sul piano della condotta materiale, non si sia attivato in chiave impediva e, sul piano soggettivo, vi sia la prova che egli aveva la consapevolezza, se pure generica, dell’altrui azione illecita e, quindi, che l’amministratore di fatto distraeva, dissipava i beni, sottraeva le scritture o le teneva in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari.

Vero è che la violazione dell’obbligo di impedimento assume rilievo anche a titolo di dolo eventuale ravvisabile quando la condotta omissiva si accompagni alla percezione di anomalie, di segnali di allarme da cui possa ben desumersi quanto meno il rischio (accettato) della commissione di condotte illecite, ma è pur vero che tale condizione soggettiva non può essere desunta in via automatica dalla accettazione della carica.

La semplice mancata valutazione di tali segnali di rischio da cui era intuibile la commissione di condotte illecite da parte dell’amministratore di fatto, dovuta al mancato controllo e quindi alla omissione dei propri doveri consente solo un addebito di colpa in relazione alla negligenza dimostrata, al mancato adempimento di tale dovere.

Ma vi è di più.

Anche accertato che l’amministratore di diritto ha percepito tali segnali di rischio è necessario poter affermare che essi siano stati apprezzati come tali.
La eventuale mancata valutazione degli stessi è ancora nell’ambito della colpa che potrebbe solo consentire l’attivazione di una azione di responsabilità civile per risarcimento danni.

È in definitiva indispensabile accertare che l’amministratore di diritto ha percepito e si sia reso conto di segnali di rischio da cui era intuibile la possibilità della commissione di reati puniti a titolo di dolo e scientemente non sia attivato per impedirli riassumendo tutti i poteri connessi alla carica rivestita.

Ciò in ossequio ad una corretta valutazione del concetto di dolo eventuale.

Solo rispetto ai reati colposi, quali ad es la bancarotta semplice, la mera inosservanza colposa dei propri doveri può determinare un addebito di cooperazione colposa ex art. 113 cp.

Tali principi vanno correttamente applicati anche per quanto riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Quanto alla tenuta delle scritture, in particolare, si è detto che la qualifica formale implicherebbe l’automatica consapevolezza che esse sono uscita dalla propria sfera di controllo per passare sotto quella dell’amministratore di fatto e ciò comporterebbe totale accettazione delle conseguenze di ciò, come la sottrazione, la soppressione, la irregolare tenuta di dette scritture in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari, ma tale affermazione non può essere condivisa.

Infatti in tal caso può dirsi provata solo l’accettazione della gestione altrui della società e quindi anche delle scritture da parte dell’amministratore di fatto, ma non già per questo la accettazione della commissione di azioni delittuose, che non sono certo automatica conseguenza del fatto che un soggetto si presti a ricoprire, per le più svariate ragioni (anche non illecite) la carica formale, così consentendo la gestione anche illecita ad un amministratore di fatto, salvo sia provato un previo accordo in tal senso o la emergenza di fatti che dovevano indurre l’amministratore formale ad avvertire almeno il rischio della commissione di reati, in concreto accettandolo.

Si afferma quindi che in materia di reati fallimentari l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta  fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta della contabilità anche solo per la posizione di cui è formalmente investito, in quanto gravato dall’obbligo di regolare tenuta delle scritture, a patto che sia fornita la prova della consapevolezza della sottrazione, della omessa o irregolare tenuta (in tal senso Cass. SE. V 30.10.13 n. 642).

Se ciò non è, come, detto, potrebbe contestarsi all’amministratore formale solo un profilo di colpa e quindi la bancarotta documentale semplice.

Di tale reato deve quindi rispondere C.S. dato che è del tutto ragionevole ritenere che la stessa si sia disinteressate delle attività della società e degli adempimenti che ne derivavano fidandosi del marito proprio a seguito del rapporto coniugale, nulla potendo indurla a sospettare della commissione di condotte illecite, quali la sottrazione delle scritture.

Ciò stante il fatto va qualificato ai sensi dell’art. 217 L.F. e la pena va rifissata in anni uno di reclusione.

Va eliminata la pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici e la durata delle altre pene accessorie va ridotta ad anni uno.

Va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 cpp in parziale riforma della sentenza in data 29.10.15 del Tribunale di Pescara, appellata dall’imputata C.S. , diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi dell’art. 217 L.F., ridetermina la pena in anni uno di reclusione; elimina la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e riduce la durata delle altre pene accessorie va ridotta ad anni uno; concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’Aquila 25 gennaio 2017.

L'aggravante della destrezza secondo le Sezioni Unite.

 in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., sia configurabile quando l’agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa

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La Suprema Corte definisce la "privata dimora" ai sensi dell'art. 624 c.p. - Furto in abitazione - Cassazione Penale Udienza 23 marzo 2017.

 

Interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di privata dimora.

 

Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare

Sulla responsabilità penale del datore di lavoro per condotta abnorme ed imprevedibile del dipendente infortunato

 

 

Sul datore di lavoro incombe uno specifico dovere di vigilanza e tutela dell’incolumità fisica e morale del lavoratore dipendente espressamente previsto dall’art. 2087 del codice civile.

La norma in questione stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

Il contenuto di tale norma si traduce in un obbligo di prevenzione in capo al datore di lavoro, al quale viene imposto di adottare non solo le misure tassativamente previste dalla legge e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le misure che si rendono in concreto necessarie a proteggere il lavoratore da tutti i rischi connessi all’attività prestata dallo stesso.

Il datore di lavoro, quindi, deve fare in modo che il lavoratore presti la sua opera in condizioni di sicurezza, assicurandosi che tali condizioni vengano mantenute per tutta la durata dell’attività svolta. Incombe, pertanto, sul datore di lavoro, sia l’obbligo di predisposizione delle misure di sicurezza, sia l’obbligo di controllo e di aggiornamento costante delle stesse, tramite l’adattamento di tali misure alle nuove tecnologie presenti sul mercato in quel dato momento storico.

In ambito penale, l’osservanza della normativa antinfortunistica assume rilievo soprattutto con riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale, ossia in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Entrambe ispirate all’obbligo del datore di lavoro di assicurare al lavoratore le migliori condizioni di sicurezza in cui operare, le norme prevedono un sostanziale aggravio di pena nell’ipotesi in cui i reati vengano commessi in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  La violazione degli obblighi discendenti dalla normativa antinfortunistica diventa quindi un’aggravante del reato, la quale aumenta la pena base e, nel caso dell’omicidio colposo, raddoppia addirittura i termini di prescrizione.

L’obbligo di attivare le misure di sicurezza discende dal D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547, indicante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. È l’art. 4 di tale decreto a sancire il dovere per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti di attivare le misure di sicurezza, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, e di rendere edotti i lavoratori dei rischi connessi all’opera prestata, portandoli a conoscenza delle norme essenziali di prevenzione. Infine, lo stesso articolo ordina al datore di lavoro di esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 

Vige quindi una normativa specifica dettata in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro volta a tutelare il lavoratore dagli incidenti sul posto di lavoro, attribuibili non solo alla esclusiva responsabilità del datore di lavoro, per mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza, ma altresì alla disattenzione, l’imprudenza, l’imperizia o alla negligenza del lavoratore stesso. Pertanto, il datore di lavoro sarà sempre responsabile dell’infortunio accorso al dipendente e tale responsabilità non verrà meno in caso di concorso di colpa con il prestatore d’opera, sussistendo un preciso dovere di vigilanza in capo al datore.

È importante sottolineare che non si tratta di una responsabilità oggettiva del datore di lavoro: l’affermazione della responsabilità di quest’ultimo necessita la prova che l’infortunio si sia realizzato per mancanza o insufficienza di cautele che, se adottate, avrebbero eliminato qualsiasi rischio e avrebbero impedito il verificarsi dell’evento dannoso.

L’unica ipotesi che vede il datore di lavoro esonerato da responsabilità si verifica nel caso in cui il lavoratore adotti una condotta assolutamente imprevedibile, eccezionale ed abnorme.

Per condotta abnorme è da intendersi la violazione consapevole delle cautele imposte al lavoratore, il quale pone in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore di lavoro non poteva né prevedere né tantomeno evitare: una condotta, quindi, che interrompa il nesso causale tra evento dannoso e responsabilità dell’imprenditore e che si ponga come causa esclusiva dell’evento.

La giurisprudenza era costante nel ritenere che tale condotta dovesse essere stata posta in essere per finalità diverse dal processo produttivo e quindi tenuta in un ambito estraneo alle mansioni attribuite al lavoratore.

Tuttavia, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell’ambito delle mansioni attribuite.

 La Suprema Corte ha aderito a tale orientamento tramite alcune pronunce di rilievo.

La sentenza emanata dalla IV sezione in data 11 agosto 2010 n. 31679, espressamente richiamandosi alla sentenza del n. 25532 del 23 maggio 2007, definisce condotta imprudente ed abnorme del lavoratore quel comportamento che “o sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

Tale sentenza (così come la sentenza richiamata), tuttavia, respinse il ricorso presentato dal datore di lavoro avverso il provvedimento di secondo grado che lo riteneva responsabile del reato di lesioni personali colpose, ritenendo di non poter configurare quale abnorme la condotta del lavoratore infortunato.

Emblematico esempio di comportamento abnorme del lavoratore tale da escludere la penale responsabilità del datore di lavoro è dato dalla sentenza emanata dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione il 10 novembre 2010 n. 7267.

La sentenza richiama quanto precedentemente indicato con riferimento alla condotta abnorme del prestatore d’opera, ritenendola escludente la responsabilità del datore di lavoro anche qualora rientrante nelle mansioni affidategli, specificando che quando la condotta del lavoratore è imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, “tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei lavoratori”.

Nel caso di specie, un dipendente, avendo necessità di eseguire alcuni lavori ad un’altezza di circa sei metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, decise di utilizzare un cestello, posizionandolo sopra le forche di un muletto, quale strumento per raggiungere l’altezza desiderata. Data la forte instabilità del cestello, il lavoratore cadeva, batteva la testa e decedeva per le gravi lesioni riportate.

Nel corso del primo grado di giudizio veniva riconosciuta la penale responsabilità del datore di lavoro; tuttavia, la Corte di Appello decideva per l’assoluzione dello stesso, sulla base di considerazioni presentate dalla difesa del datore di lavoro, che la Suprema Corte parve condividere.

L’elemento fondante la decisione dei giudici fu la circostanza per cui in cantiere fosse presente un regolare mezzo per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro, non potendosi, dunque, imputare al datore di lavoro la mancata predisposizione di misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il dipendente, nonostante la presenza di un regolare carrello elevatore, decise, essendo il mezzo impiegato da altri dipendenti ed avendo lo stesso fretta di terminare il proprio lavoro, di costruire un mezzo improprio quando, invece, avrebbe potuto e dovuto attendere il proprio turno per utilizzare il mezzo messo a sua disposizione per ultimare il proprio lavoro.

Le suindicate circostanze condussero i giudici a sostenere che il comportamento del lavoratore dovesse ritenersi fattore causale eccezionale e anomalo tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro, in quanto in alcun modo prevedibile. L’utilizzo del cestello, quale mezzo per terminare velocemente la propria opera, era quindi da considerarsi un’iniziativa del tutto autonoma, abnorme e al di fuori di ogni prevedibilità: una condotta che determinò un rischio assolutamente non governabile da parte del datore di lavoro e condusse la Suprema Corte ad escludere la responsabilità penale del suddetto. 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE ART. 216 LF - BANCAROTTA FRAUDOLENTA

 

 

Cass. n. 50289/2015
La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta "riparata", poiché, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acuisca effettiva concretezza. *
 
 
Cass. n. 45174/2015
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.
Cass. n. 44898/2015
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di "leasing" (traslativo o di godimento).
Cass. n. 44886/2015
L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.
Cass. n. 33268/2015
Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
 
 
Cass. n. 31703/2015
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici, anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di un intero complesso aziendale, che si ipotizzava costituisse l'oggetto di una cessione fittizia, rilevando come nella specie, pur essendovi una distrazione di veicoli, dei dipendenti, di denaro e di locali della società cedente successivamente fallita, non potesse configurarsi, in assenza della cessione dell'avviamento, una distrazione dell'intera azienda).
Cass. n. 26458/2015
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell'art. 2478 c.c. recata dall'art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilità del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l'art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito è obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del c.c. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie.
Cass. n. 24324/2015
In caso di fallimento, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'appropriazione indebita da parte dell'amministratore di somme di spettanza della società, ancorché l'amministratore vanti un credito nei confronti della società stessa, poiché la compensazione e, quindi, la eventuale sussistenza della bancarotta preferenziale, può essere invocata solo in presenza di un debito nei confronti della società maturato per cause lecite.
 
 
Cass. n. 17084/2015
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore non esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio del fallito.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.
Cass. n. 15951/2015
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare impropria, la condotta distrattiva, non potendo essere compiuta interamente dall'amministratore, ad eccezione dei casi in cui la disponibilità dei beni dell'impresa fallita è conservata dallo stesso, si manifesta, di regola, nella forma del concorso di persone nel reato, poiché è necessario il contributo dei soggetti che, in quanto titolari di funzioni nella procedura concorsuale, sono in grado di adottare gli atti dispositivi dei beni del fallimento o di consentire il compimento della azioni distruttive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato il concorso nel reato dell'amministratore della società fallita, del curatore fallimentare e del giudice delegato, in relazione ad una transazione, autorizzata da quest'ultimo, con la quale, realizzandosi effetti pregiudizievoli per i creditori, erano state alienate l'azienda e gli immobili dell'impresa a due società gestite dallo stesso amministratore della fallita).
 
 
Cass. n. 5317/2015
La vendita sottocosto o, comunque, in perdita, di beni aziendali in tanto può costituire reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto abbia connotazioni di continuità e sistematicità.

a bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede, per la sua configurabilità, sotto il profilo oggettivo, l'incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'agente di diminuire il patrimonio dell'impresa per scopi a questa del tutto estranei.
Cass. n. 52077/2014
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che la penale rilevanza della distrazione per effetto di condotte riparatorie può essere esclusa solo a condizione che queste ultime si collochino in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che non si verifichi tale condizione qualora (come avvenuto nella specie), essendosi stipulato, prima del fallimento, un preliminare di compravendita vendita avente ad oggetto un bene immobile dell’impresa poi dichiarata fallita, con fittizio versamento, da parte del soggetto che figurava come promissario acquirente, di una somma a titolo di caparra, il curatore del fallimento abbia poi optato per l’esecuzione del contratto ed abbia quindi ottenuto la corresponsione dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto.
Cass. n. 48739/2014
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.
 
 
Cass. n. 42257/2014
In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).
Cass. n. 32352/2014
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.
Cass. n. 30830/2014
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).
Cass. n. 26399/2014
Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l'imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).
 
 
Cass. n. 24051/2014
È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello spossessamento previsto dall'art. 42 della l. fall., e, in relazione a tale "res", l'originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a norma degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. (Fattispecie relativa a somme pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti).
Cass. n. 19896/2014
In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in "leasing" in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).
Cass. n. 16989/2014
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.
 
 
Cass. n. 15712/2014
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus" e non già di qualsiasi altro credito.
Cass. n. 11796/2014
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il deposito nella procedura fallimentare delle scritture contabili in copia non è sufficiente ad evitare l'addebito di sottrazione delle stesse.
Cass. n. 11793/2014
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.
 
 
Cass. n. 5264/2014
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.
Cass. n. 5237/2014
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
Cass. n. 5186/2014
In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della "par condicio creditorum", essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualità di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.
Cass. n. 2812/2014
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.
 
 
Cass. n. 1706/2014
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
Cass. n. 592/2014
In tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.
Cass. n. 11257/2013
In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni.
Cass. n. 10201/2013
In tema di bancarotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione di nuova società, l'assegnazione a quest'ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la società scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale condotta non è necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all'art. 2506 quater, comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti dell'attivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non ancora soddisfatti al momento della scissione.
 
 
Cass. n. 7556/2013
In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile la responsabilità dell'amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, c.p., la quale, integrata dalla posizione di garanzia, ex art. 2392 c.c., è invocabile solo con riferimento agli atti di gestione della società amministrata e non può invece estendersi ad atti compiuti da amministratori di società terze. Ne consegue che l'amministratore di una società diversa da quella fallita può concorrere quale "extraneus" nel reato solo mediante una partecipazione attiva.
Cass. n. 7545/2013
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.
Cass. n. 3817/2013
In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avviamento può essere oggetto autonomo della condotta di distruzione).
Cass. n. 18962/2012
Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa.
 
 
Cass. n. 10778/2012
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società.
Cass. n. 8607/2012
In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.
Cass. n. 1843/2012
È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione. (Fattispecie relativa al delitto previsto dall'art. 11 D.L.vo n. 74 del 2000 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 122 del 2010).
Cass. n. 47040/2011
La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima.
 
 
Cass. n. 44933/2011
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato.
Cass. n. 44103/2011
In tema di reati fallimentari, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 l. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell'impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali.
Cass. n. 4551/2011
In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p., la individuazione, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell'art. 216 R.D., trattandosi di fatto che non può generare 'novità' dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall'art. 219, comma secondo, n. 1 R.D., che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall'art. 216, n. R.D., natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.
 
 
Cass. n. 3115/2011
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile.
Cass. n. 3114/2011
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, R.D., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa.
Cass. n. 1901/2011
Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore che occulti con artifici contabili l'ammanco dalle casse della fallita di somme ingenti (Nella fattispecie, la Corte ha precisato altresì che, in tal caso, non è configurabile il delitto di bancarotta preferenziale, in quanto, affinchè si possano considerare le somme dovute a titolo di retribuzione, è necessario che lo statuto della società fallita contempli espressamente la retribuzione dovuta all'amministratore e ne quantifichi l'ammontare ovvero, in subordine, che la corresponsione delle suddette retribuzioni sia riportata in bilancio).
 
 
Cass. n. 45602/2010
In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta.
Cass. n. 43340/2010
In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della prova della disponibilità, in capo alla società fallita, della somma oggetto della distrazione imputata all'amministratore, l'iscrizione nel libro giornale della società debitrice dell'avvenuto pagamento della somma stessa può costituire solo un indizio del saldo del debito, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art. 192, comma secondo, c.p.p.
Cass. n. 42235/2010
In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo sulle giacenze di conto corrente acceso dall'indagato presso una banca quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite; né, a tal fine, rileva la confusione con il personale patrimonio qualora il cespite sequestrato rappresenti il prodotto o il profitto del reato della distrazione fraudolenta in pregiudizio della fallita società, quale risultato della condotta criminosa, con la conseguenza che esso mantiene una sua intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale.
Cass. n. 37920/2010
Non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato.
 
 
Cass. n. 37298/2010
Non sussiste il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita (nella specie con riferimento a beni oggetto di locazione finanziaria), quando oltre ad esservi perfetta identità della cosa su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose e simultaneità delle attività stesse, unica risulti la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente, in quanto la condotta dell'apprensione di beni di cui il fallito abbia la disponibilità, pur essendo astrattamente riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose in questione, ricade sotto la previsione dell'art. 84 c.p., con la conseguenza che il reato meno grave di appropriazione indebita è assorbito da quello di bancarotta fraudolenta.
Cass. sez. un. n. 36551/2010
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'acquisto da parte dell'amministratore, con denaro della società amministrata, di titoli azionari a lui nominativamente intestati e, quindi, mai entrati nella disponibilità giuridica e di fatto della società stessa, pur essendo stati iscritti nelle scritture contabili sociali. (In motivazione, la S.C. ha escluso che la condotta di depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia delle ragioni dei creditori potesse essere ravvisata nell'alienazione dei titoli azionari nominativi, dovendo essere individuata nel pregresso prelievo dal conto bancario della società amministrata della somma utilizzata per l'acquisto a titolo personale dei titoli stessi).
Cass. n. 29757/2010
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", è necessario ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 216 R.D. che l'utilizzatore poi fallito sia entrato nella disponibilità di fatto del bene. (fattispecie in tema di cessione di contratto di leasing in realtà mai portato ad esecuzione).
 
 
Cass. n. 21872/2010
La chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno sul piano oggettivo il reato di bancarotta fraudolenta documentale (In motivazione la S.C. ha affermato che su tale reato incide solo la revoca del fallimento pronunciabile in caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento).
Cass. n. 21251/2010
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra società del gruppo).
Cass. n. 16579/2010
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.
 
 
Cass. n. 13588/2010
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la liceità del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilità di qualificare l'erogazione come distrattiva, qualora l'amministratore non dimostri di avere comunque agito nell'interesse della società e non nel proprio esclusivo interesse personale.
Cass. n. 11899/2010
L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.
Cass. n. 11279/2010
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che è configurabile in relazione all'omessa tenuta di una scrittura contabile, e tale non può essere definita la dichiarazione dei redditi, solo qualora si dimostri che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la dichiarazione dei redditi è rappresentativa di dati contabili accorpati e finalizzati alla tutela degli interessi fiscali dello Stato e non di fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa).
Cass. n. 9672/2010
In tema di bancarotta fraudolenta, la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità ad esercitare uffici direttivi di cui all'art. 216, u.c., l. fall., deve essere determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta.
 
 
Cass. n. 49642/2009
Integra il concorso dell'"extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare della società fallenda nella costituzione di una società di cui assuma l'amministrazione e con cui la prima stipuli un contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato alla famiglia del titolare della società fallenda.
Cass. n. 46959/2009
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministrazione che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare; né detta specifica delibera può considerarsi implicita in quella di approvazione dei bilanci, salvo che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato che gli incarichi svolti dagli amministratori rientravano tutti tra quelli loro propri nell'esercizio dell'impresa e nei limiti dati dall'oggetto sociale, essendo irrilevante a tal fine la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione).
Cass. n. 45332/2009
In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di un'ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in quanto essa realizza di per sé ed automaticamente una diminuzione patrimoniale; inoltre, poichè ai fini della configurabilità del reato è postulato il dolo generico, la divergenza oggettiva dell'atto di disposizione dal fine suddetto dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il suo comportamento.
 
 
Cass. n. 38529/2009
Non costituisce distrazione ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall. la ripartizione di utili avvenuta prima dell'approvazione del rendiconto, in quanto la prescrizione dell'art. 2262 cod. civ., non solo ammette patto contrario tra i soci, ma mira a garantire la parità di trattamento dei soci e non l'integrità del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.
Cass. n. 37432/2009
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui il fallito riscuota ratei di pensione di invalidità, la quale, in ragione della funzione che le è propria - meramente reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno in occupazioni confacenti all'attitudine del lavoratore a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si configura, anche ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., in area concettuale assai vicina a quella dei diritti di natura strettamente personale, esclusi "eo ipso" dal fallimento, ex art. 46, n. 1, L. fall. e, pertanto, estranei all'oggetto della condotta distrattiva.
Cass. n. 37428/2009
Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento (Fattispecie in tema di prescrizione).
Cass. n. 36595/2009
Integra la distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 216 L. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale), la condotta di colui che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società finanziaria successivamente fallita, costituisca in pegno titoli di stato, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori. (La circostanza - ha altresì osservato la Corte - che l'acquisto di detti titoli sia avvenuto su mandato e nell'interesse dei clienti non esclude che siano divenuti patrimonio della società fallita e, dunque, oggetto di distrazione proprio con l'utilizzazione degli stessi come propri avvenuta con la costituzione in pegno senza l'autorizzazione dei clienti, verificandosi così una interversione del possesso).

In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui l'amministratore di una società finanziaria invii ai clienti rendiconti trimestrali contraffatti - in quanto rappresentativi di operazioni inesistenti - al fine di non evidenziare le perdite dagli stessi subite, non utilizzati per la contabilità ufficiale e non inviati successivamente al curatore fallimentare, in quanto i documenti e le scritture che, irregolarmente tenute, integrano la bancarotta documentale sono quelli che impediscono la ricostruzione del patrimonio della società ed alterano, di conseguenza, i rigidi meccanismi di soddisfazione dei singoli creditori. 

Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria i reclami dei clienti alla Consob ed il relativo registro: essi, infatti, non sono scritture contabili rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari ma strumenti preordinati a garantire maggiore efficacia alle attività di vigilanza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti dell'amministratore che aveva omesso di annotare tempestivamente i reclami dei clienti alla Consob nel relativo registro, osservando, tuttavia, che tale condotta può rilevare sotto il profilo dell'art. 2638 c.c., quale ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza).
 
 
Cass. n. 32173/2009
L'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta - e non quello di bancarotta semplice - qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori.
Cass. n. 31168/2009
La bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, L. fall.
Cass. n. 27918/2009
Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma primo, L. fall.) la condotta dell'amministratore che "richiami" l'assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l'esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l' autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. in riferimento all'art. 2626 c.c.) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.
 
 
Cass. n. 17692/2009
In tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili "in nero" concreta - ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione - una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.
Cass. n. 14405/2009
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'art. 388, comma terzo, c.p.), la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito.
Cass. n. 3489/2009
Integra la distrazione, costitutiva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento senza alcun corrispettivo dei diritti di utilizzazione di un brevetto dal patrimonio della società fallita, in coincidenza temporale con le prime sofferenze economiche, ad altra società che avvii l'attività di produzione del bene brevettato, possibile in quanto vi sia trasferimento del compendio di conoscenze tecniche (cosiddetto "know how"), già di per sé autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica.
Cass. sez. un. n. 19601/2008
In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il procedimento civile per l'accertamento dello status di fallito, ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. b) c.p.p.
 
 
Cass. n. 17616/2008
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore (o del liquidatore ) che si appropria di somme di denaro per compensare dei crediti vantati nei confronti della società dichiarata fallita.
Cass. n. 14908/2008
Integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni ? effettuate in periodo di insolvenza ? ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.
Cass. n. 7326/2008
Integra la distrazione rilevante ex art. 216 e 223, comma primo, L. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche — di cui sia socio ed effettivo gestore — ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634, comma terzo, c.c., la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito.
 
 
Cass. n. 46921/2007
In tema di bancarotta fraudolenta per occultamento, il verbo occultare, adoperato dall'art. 216 L. Fall., secondo il suo preciso significato filologico, definisce sia il comportamento del fallito che nasconde materialmente i suoi beni in modo che il curatore non possa apprenderli, sia il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale.
Cass. n. 44884/2007
Ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma, L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato.
Cass. n. 43076/2007
In tema di reati fallimentari, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, per cui spetta al giudice penale il potere ? dovere di verificare autonomamente, tra l'altro, se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore, non soggetto, come tale, a fallimento, ed avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa dal tribunale fallimentare, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 5, sulla base della originaria formulazione dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla nuova e più favorevole formulazione di tale norma, introdotta dall'art. 1 del cit. D.L.vo n. 5 del 2006 ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta.
 
 
Cass. n. 39337/2007
La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dall'art. 216, u.c., L. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 c.p. (Nella specie la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci).
Cass. n. 39043/2007
In tema di reati fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioé le ragioni della massa dei creditori ed il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso.
Cass. n. 29336/2007
In tema di reati fallimentari, l'esposizione fraudolenta di passività di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, seconda parte, L. fall. e l'esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa destinazione data alle corrispondenti attività non si risolvono nella falsificazione idonea ad integrare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. né l'ipotesi di falso in bilancio, a norma degli articoli 223, comma secondo, n. 1 L. fall. e 2621, 2622 c.c.; al contrario ciascuna di queste ultime previsioni può concorrere sia con la bancarotta patrimoniale costituita dall'esposizione di passività inesistenti sia con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattive mascherate attraverso l'esposizione di costi inesistenti.
 
 
Cass. n. 19297/2007
In tema di reati fallimentari, alle procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., resta applicabile la legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».
Cass. n. 4985/2007
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo n. 1, e 223 L. fall.) la condotta dell'amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato in questione nei confronti dell'amministratore che aveva deliberato e percepito la somma di 74 milioni di lire a titolo di compenso, cedendo, altresì, alla società, per il prezzo di 39 milioni di lire, riscossi in contanti, una propria auto del valore di otto milioni di lire, il tutto in evidente stato di dissesto della società, in quanto il fallimento fu dichiarato solo tre mesi dopo).
 
 
Cass. n. 3622/2007
Non integra il fatto costitutivo del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.), un comportamento, ancorché doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura fallimentare o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento, posto che il momento cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto in ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il pregiudizio ai creditori oggetto di tutela deve essere valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla data di commissione, della condotta incriminatrice. Deriva, pertanto, che non integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.) la condotta dell'amministratore che ometta di addebitare gli interessi passivi su un prestito qualora non emerga dagli atti che il prestito non sia stato restituito o abbia in qualche modo prodotto un danno economicamente valutabile nei riguardi della società concedente.
Cass. n. 3615/2007
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 L. fall.) è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti. Ne consegue che se detta esistenza è dubbia, in quanto attestata solo da scritturazioni contabili fittizie effettuate per occultare lo stato di decozione o per altre ragioni, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, L. fall.
 
 
Cass. n. 523/2007
In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, è necessaria una motivazione, anche implicita, sulla idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico medio tempore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di rilievo la distanza di tempo dalle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento, essendo emerso che la società si trovava in notevoli difficoltà finanziarie ed economiche sin dall'epoca della contestata distrazione).
Cass. n. 182/2007
Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria (artt. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L. fall.) i libri sociali specificamente disciplinati dall'art. 2421 c.c., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 c.c. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione — atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, c.c. concernente i libri sociali — non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile.
Cass. n. 172/2007
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.), è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento ? all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore ? di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti.
 
 
Cass. n. 41333/2006
Al fine della configurabilità del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.) è necessario che sussista la consapevolezza del percettore della somma — versata dall'imprenditore, successivamente dichiarato fallito — in ordine allo stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.
Cass. n. 40726/2006
La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice — ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 c.c., nei riguardi dell'imprenditore — deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della «cassa», senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano).
 
 
Cass. n. 38950/2006
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura fallimentare, in quanto essi — compresi quelli conseguiti illecitamente — appartengono ipso iure al fallimento, con il carico delle relative passività.
Cass. n. 38149/2006
Non sussiste il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma terzo, L. fall.), ma quello di bancarotta preferenziale (art. 223 L. fall.), nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato percepiscano i compensi spettanti agli amministratori, ancorché la società versi in stato di dissesto, considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche amministratori, soddisfano il loro credito violando le norme poste a tutela della par condicio creditorum.
Cass. n. 36764/2006
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.
Cass. n. 36088/2006
In tema di reati fallimentari, la dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo — che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale — ed il fallimento.
 
 
Cass. n. 9807/2006
In tema di bancarotta fraudolenta, la fraudolenza, intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto illegittima la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità di meri consiglieri di amministrazione — uno dei quali rimasto in carica meno di tre mesi — espressamente definiti «prestanome» per fatti distrattivi addebitati senza verificare che fossero effettivamente e materialmente a loro riferibili e da loro conosciuti).
Cass. n. 7555/2006
In tema di bancarotta fraudolenta, è necessario che la condotta distrattiva idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività — e cioè un pericolo per le ragioni creditorie — risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre cioè che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo.
Cass. n. 7212/2006
Non è integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 p.p., n. 1 legge fall.) nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali riportata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversato nella sua integralità — dai soci che l'avevano prelevata — nelle casse della società prima della dichiarazione di fallimento; infatti ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta.
 
 
Cass. n. 7201/2006
In tema di bancarotta per distrazione, è viziata la motivazione della decisione con cui il giudice di appello, pur riconoscendo che un contratto di locazione stipulato dagli amministratori di una società in epoca appena precedente la dichiarazione di fallimento possa integrare gli estremi oggettivi della bancarotta per distrazione — ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto — esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo senza tenere conto, a tal fine, del momento della stipula del contratto in questione, perfezionato nella immediatezza della dichiarazione di fallimento nonché del tenore delle condizioni contrattuali pattuite ed in particolare della mancata previsione, nella specie, di una clausola risolutiva espressa da fare valere nel caso di imminente instaurarsi della procedura fallimentare.
Cass. n. 4655/2006
In tema di bancarotta per distrazione (art. 216, primo comma, n. 1 legge fall.), la restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio non costituisce attività distrattiva qualora in concreto non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato nella restituzione dei beni al venditore l'esistenza del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, senza effettuare l'accertamento del danno al patrimonio del fallito).
Cass. n. 24327/2005
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.) e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, terzo comma, n. 2, legge fall.) — che si configura in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'extraneus — l'ipotesi in cui la condotta di distrazione dei beni prima del fallimento sia posta in essere dal socio di fatto di una società di persone e, pertanto, illimitatamente responsabile, che non è un extraneus.
 
 
Cass. n. 17393/2005
Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando dall'originaria e più grave accusa di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, primo comma n. 2 della legge fallimentare, sia stata accertata la responsabilità per il più lieve reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, previsto dall'art. 217, secondo comma, atteso che la differenza tra le suddette ipotesi di bancarotta riposa essenzialmente sull'elemento psicologico del reato.
Cass. n. 17384/2005
In tema di bancarotta fraudolenta, la sottrazione dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio della società con la conseguenza che il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo costituisce un posterius che non riveste alcuna incidenza sulla fattispecie giuridica in questione oramai perfetta.
Cass. n. 12824/2005
Sussiste il concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 primo comma e 223, primo comma, legge fall., e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, secondo comma n. 3) quando la distrazione di beni sociali prima del fallimento sia operata dall'estraneo in accordo con l'amministratore della società fallita.
Cass. n. 6769/2005
La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture. (In motivazione la Corte ha escluso che detta differenza possa ravvisarsi nell'elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi).
 
 
Cass. n. 45431/2004
Per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività insussistenti, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. nell'applicazione di coefficienti di ammortamento superiori a quelli fiscalmente ammessi, a prescindere dal rilievo che tale condotta costituisce illecito fiscale; tale comportamento, infatti, si traduce nell'esposizione di costi fittizi che incidono sul risultato d'esercizio e dunque nell'esposizione di passività non reali, in pregiudizio dell'interesse dei creditori).
Cass. n. 38244/2004
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta postfallimentare, spetta al prudente apprezzamento del giudice penale fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito o della sua famiglia, che non deve essere conferita al fallimento. I parametri cui il giudice a tal fine deve fare riferimento non sono le esigenze meramente alimentari, bensì quelle correlate ai presupposti che costituiscano incentivo all'impegno del fallito in attività produttive e reddituali che lo sottraggano dal ricorrere al sussidio alimentare.
Cass. n. 36118/2004
In tema di bancarotta fraudolenta, il previo concerto di tutti i soci, illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, in ordine all'alienazione di beni ad uno di essi appartenenti ben può essere desunto dall'attivo interessamento di tutti alla gestione dell'impresa, dagli stretti rapporti di parentela fra essi esistenti, dalla comunanza dello scopo e dal costante interessamento di tutti alle sorti del patrimonio della famiglia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta i soci di una società di fatto che avevano, di concerto fra loro, donato beni immobili di rilevante valore, destinati all'estinzione dei debiti della società, ad altro prossimo e più giovane congiunto, con l'evidente intento di mantenerli nell'ambito della disponibilità del gruppo familiare).
 
 
Cass. n. 24105/2004
In tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l'incontro delle volontà fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell'impresa fallita, nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, pro solvendo e che, ai sensi dell'art. 1198 c.c., quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
Cass. n. 23675/2004
Il ricevere regalie per somme non indifferenti dall'imprenditore o dall'amministratore di una società, qualora intervenga il fallimento degli stessi, realizza il concorso del soggetto estraneo nel reato di bancarotta per distrazione posto in essere da quello qualificato. Il dolo di tale reato è quello generico e, consistendo nella volontarietà della ricezione oltre che nella consapevolezza che la stessa è idonea a recare danno ai creditori, è desumibile dalla conoscenza, da parte dell'agente, dello stato di decozione della società.
Cass. n. 23672/2004
Le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate poco prima del fallimento della società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, integra una condotta in contrasto con gli interessi della società fallita e della intera massa dei creditori, consistendo nella appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori. La fattispecie deve pertanto essere inquadrata nel reato di bancarotta per distrazione previsto dall'art. 223 comma secondo n. 1 della legge fallimentare e non in quello di bancarotta preferenziale.
 
 
Cass. n. 16688/2004
In tema di bancarotta preferenziale, la locuzione ?simulazione? di cui all'art. 216, comma terzo, seconda parte l. fall. non va intesa in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare sia le condotte che realizzino la costituzione fittizia di un titolo preferenziale sia quelle che trasformino un credito chirografario in credito privilegiato con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, posto che entrambe conducono al medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum.

In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della “simulazione di prelazione” di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda, della legge fallimentare, la condotta di una impresa in situazione di decozione, che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il credito vantato da quest'ultima verso l'impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.
Cass. n. 7321/2004
In tema di bancarotta fraudolenta, non è necessario, nell'ipotesi in cui si sia verificata la sottrazione di tutta la merce e di tutti i beni esistenti nell'azienda, procedere ad una descrizione analitica degli stessi nella formulazione dell'imputazione, posto che per la consumazione del reato di bancarotta è sufficiente la prova del comportamento distrattivo, indipendentemente dalla quantità e dalla specifica qualità dei beni sottratti.
Cass. n. 569/2004
In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.
 
 
Cass. n. 41499/2002
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2, c.p., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (artt. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.
Cass. n. 38835/2002
L'ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione si differenzia dalla fattispecie della consumazione di una notevole parte del patrimonio dell'imprenditore per effetto di operazioni manifestamente imprudenti, punita a titolo di bancarotta semplice, sia sul piano soggettivo, in quanto esige la coscienza e la volontà dell'agente di diminuire detto patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa, sia sul piano oggettivo, in quanto l'operazione fraudolenta è priva del pur minimo profilo di coerenza con le esigenze dell'impresa stessa. Ne consegue che il giudice può ritenere integrata a fortiori l'ipotesi di bancarotta semplice, qualora non sia raggiunta la prova del dolo tipico della dissipazione, anche nel caso di atti di gestione del tutto estranei alle esigenze di conduzione dell'impresa.
Cass. n. 106/2000
In tema di procedimento per bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di quote di società intestate agli indagati, quando vi sia motivo di ritenere che esse possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela, senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate, sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, ovvero sui rischi di commissione di nuovi reati, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.
 
 
Cass. n. 4427/1998
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilità non è esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).

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